OMOLOGAZIONI RUOTE
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OMOLOGAZIONI in base a Decreto ruote oppure con NULLA OSTA.
Decreto ruote: in cosa consiste
In via del tutto sommaria, il Decreto Ruote introduce nel codice della strada attualmente in vigore due tipologie di omologazioni:
- Omologazione italiana NAD (rilasciata dal Ministero dei Trasporti)
- Omologazione europea UN/ECE124 (rilasciata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite)
Le due omologazioni sono profondamente differenti tra loro e implicano comportamenti diversi da parte dell’automobilista o del motociclista.
Il Decreto Ministeriale 20 prevede che possano essere montate sul veicolo ruote diverse rispetto a quelle indicate sul libretto di circolazione senza dover obbligatoriamente chiedere il nulla osta alla casa produttrice: un gran bel passo avanti rispetto al passato, quindi, che però vale solo se viene montato un cerchio/pneumatico omologato NAD. Se si desidera installare un prodotto non omologato NAD, ma comunque omologato UN/ECE124 bisogna necessariamente attenersi a quanto indicato dal produttore sul libretto di circolazione.
Cosa significa questo? Significa che se si desiderano montare combinazioni di cerchi/pneumatici con una dimensione maggiore o minore rispetto a quella indicata sul libretto è obbligatorio acquistare sistemi ruota omologati NAD. Se si vuole semplicemente cambiare il modello del sistema ruota ma senza modificarne le dimensioni, allora si possono acquistare anche prodotti omologati UN/ECE124.
Ci sono, però, delle importanti eccezioni in materia, che modificano completamente la procedura da seguire. Infatti, partendo dal presupposto che un Decreto Ministeriale non può mai essere retroattivo, questa misura non ha valore per i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 2015. In tal caso, la legge stabilisce che possa essere montato qualsiasi cerchio, a patto che le sue dimensioni siano conformi all’equilibrio strutturale del veicolo. Ciò significa che il sistema ruota dev’essere comunque incluso all’interno della sagoma del veicolo e non deve sporgere dal passaruota.
Attenzione, però: la legge parla di ‘montaggio’ di qualsiasi cerchio e non di ‘acquisto’. Quindi non viene legalizzata la vendita di cerchi a uso stradale non omologati ma solamente il montaggio di prodotti acquistati in precedenza. In ogni caso, però, gli pneumatici devono rientrare nel range di misure indicato sul libretto.
Questo vale per le vetture immatricolate fino al 31 dicembre 2014 ma il decreto è entrato in vigore il 1 ottobre 2015: le vetture immatricolate in questo lasso temporale devono sottostare a un regolamento ancora diverso. Questi veicoli rientrano nel cosiddetto periodo di deroga: possono montare qualsiasi cerchio purché rientri nella sagoma e non sporga dal passaruota, a patto che si tratti di prodotti importati nel nostro Paese entro il 30 novembre 2014 da produttori iscritti nell’apposito registro del Ministero dei Trasporti.
In ogni caso, per tutti questi veicoli su cui il Decreto Ruote non può avere nessuna efficacia, continua a esistere l’obbligo di chiedere il nulla osta alla casa produttrice per poter effettuare una modifica di dimensioni del sistema ruota e se questo non viene approvato, qualsiasi modifica viene considerata come una violazione perseguibile per legge con sanzioni amministrative.
I documenti per effettuare la sostituzione
È più che logico che qualsiasi modifica fatta al sistema ruota debba essere eseguita da un gommista qualificato, ancor di più lo è se si considera che ci sono dei documenti e dei certificati che devono essere rilasciati e tenuti costantemente a bordo assieme al libretto di circolazione della vettura.
Il gommista incaricato di effettuare il lavoro è obbligato a rilasciare contestualmente il certificato di conformità insieme alla dichiarazione di corretto montaggio. Il certificato di conformità, anche chiamato COC è un documento che può essere rilasciato esclusivamente dal produttore e viene consegnato necessariamente insieme al cerchio. Il COC è sempre accompagnato dall’ambito di impiego, in inglese fitment list, ossia un documento in cui il produttore ha inserito tutte le vetture per le quali quel cerchio è stato omologato, con conseguente indicazione di tutte le dimensioni di pneumatici consentite. La dichiarazione di corretto montaggio (chiamato anche Allegato E) può essere rilasciata esclusivamente dal gommista che ha effettuato l’installazione.
Entrambi questi documenti devono viaggiare sempre insieme al libretto a bordo del veicolo e sono indispensabili per presentarsi alla Motorizzazione Civile per fare il cambio del libretto.
Infatti, se nel COC vengono indicate delle misure che non compaiono sul libretto di circolazione della vettura, il titolare ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Motorizzazione Civile del territorio di competenza, portando con sé i documenti necessari a dimostrazione del lavoro eseguito.
Devono, quindi, essere presentati:
- Certificato di Conformità
- Allegato E
- Ricevuta del pagamento dei bollettini postali, il cui importo varia in base alla regione di appartenenza ma che si attesta su circa 50 euro.
È importante sottolineare che il gommista che ha effettuato il lavoro e che, quindi, ha rilasciato la dichiarazione di corretto montaggio dev’essere ubicato nella stessa provincia della Motorizzazione Civile a cui ci si rivolge per effettuare la modifica del libretto. È una richiesta legittima per favorire i controlli necessari.
Anche successivamente alla modifica del libretto, è consigliabile tenere con sé a bordo della vettura una copia di entrambi i documenti in caso di controllo e verifica da parte delle forze di polizia preposte.
Come si controlla l’omologazione degli pneumatici
In base al nuovo Decreto Gomme, tutti i sistemi ruota omologati NAD o UN/ECE124 devono riportare in maniera ben visibile sul cerchio il numero di riferimento dell’omologazione. Nel caso si tratti di una omologazione ECE, il numero dev’essere stampigliato in modo permanente, al contrario di quanto previsto per l’omologazione NAD, per la quale, in aggiunta alla stampigliatura, è prevista l’applicazione sulla ruota di uno speciale adesivo appositamente realizzato contro le contraffazioni.
Le sanzioni per chi non rispetta il decreto ruote
Contestualmente all’emanazione del Decreto Ruote sono state stabilite le sanzioni per chi non lo rispetta, rivolte sia a chi viaggia con sistemi ruota non conformi sia per chi vende prodotti non omologati.
In particolare, sulla base dell’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 164 e 663 euro per chiunque importi, commercializzi o produca sistemi e componenti non conformi al previsto sistema di omologazione. In caso di controllo, è prevista la confisca con relativo sequestro del bene, anche se questo è già installato.
L’Art. 180, commi 7 e 8, invece, si rivolge agli automobilisti e ai motociclisti che viaggiano senza la documentazione a bordo. In questo caso, l’ammenda varia tra 41 e 169 euro ma nel caso in cui il contravveniente non dovesse presentarsi successivamente presso il posto di polizia indicato con i documenti richiesti e senza un giustificato motivo, incorre in una ulteriore ammenda che varia tra 419 e 1.682 euro.
Infine, l’Art. 78, commi 3 e 4, prevede un’ammenda compresa tra 422 e 1.695 euro in caso di mancato aggiornamento della carta di circolazione. In questo caso viene anche effettuato il ritiro della stessa.
Omologazione attraverso il NULLA OSTA
Coloro che si volessero avvalere di questa modalità dovranno essere in possesso del NULLA OSTA richiedibile alla CASA MADRE.
Con questo documento e disponendo di Cerchi Originali e specifici si potrà (incaricando un gommista autorizzato e che quindi potrà rilasciare l'allegato E), e dopo aver espletato le necessarie richieste burocratiche della Motorizzazione, nonché dopo aver pagato i bollettini da loro rilasciati, (superato la visita del funzionario), aver finalmente l'aggiornamento del libretto.





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